Premesso
- che le vigenti disposizioni in materia anagrafica (L. 24 dicembre 1954, n. 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente") attribuiscono al Sindaco, quale ufficiale del Governo, le funzioni di Ufficiale dell'Anagrafe;
- che l'articolo 54 del vigente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 della Legge 24 luglio 2008, n. 125, dispone che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, deve sovrintendere alla tenuta dei registri di popolazione;
Considerato
- che, in applicazione delle norme di legge di cui in Premessa, è necessario emanare un decreto volto ad assicurare che le procedure conseguenti alle richieste di iscrizione anagrafica si svolgano senza svilire e svuotare di significato l'istituto della residenza rispettando il principio sostanziale secondo il quale la residenza anagrafica deve corrispondere effettivamente al Comune di dimora abituale;
- che, a tal fine, va tenuta in considerazione anche la caratteristica di questo Comune, ove sono presenti numerose "seconde case", dove talune persone, potrebbero avere interesse a trasferirvi la residenza anagrafica (per usufruire ingiustamente dell'esenzione ICI, di agevolazioni fiscali,di agevolazioni tariffarie o d'altro tipo), pur mantenendo l'effettiva dimora abituale in altri Comuni;
Considerato inoltre
- che l'Ufficiale dell'Anagrafe deve sempre verificare, prima di accogliere la richiesta di iscrizione o di variazione anagrafica che alla dichiarazione resa, dall'italiano o dallo straniero, corrisponda una situazione "oggettivamente accertata";
- che a riguardo del potere/dovere di verifica, le norme vigenti non precisano né il numero degli accertamenti all'uopo necessari né la loro frequenza;
- che gli accertamenti anagrafici:
1) se svolti in un tempo non sufficientemente dilazionato e con frequenza non differenziata,
2) se svolti solo nei periodi di afflusso turistico o periodi festivi o prefestivi.
non possono in alcun modo comprovare l'oggettività del trasferimento della dimora abituale in questo Comune;
- che giurisprudenza e dottrina sono concordi nell'affermare che per ottenere l'iscrizione nel registro della popolazione residente in un determinato Comune, non è sufficiente la mera intenzione del cittadino, manifestata all'Ufficiale dell'Anagrafe, di stabilire la propria residenza nel territorio del Comune, ma occorre "l'attuazione in concreto di tale comportamento con l'instaurazione della dimora abituale nel territorio comunale", per cui la permanenza del soggetto nel luogo, anche se non deve necessariamente durare da qualche tempo, deve denotare la destinazione a durare potenzialmente nel tempo.
Ritenuta per tali ragioni
l'opportunità di emanare una disposizione che, nel rispetto delle vigenti normative, eviti che gli accertamenti anagrafici si rivelino inadeguati allo scopo;
Visto
l'articolo 1 della legge 7/8/1990, n. 241 e considerato che il presente provvedimento è finalizzato ad esigenze e criteri di efficacia (essendo teso a assicurare che il Servizio anagrafico sia effettivamente utile sul piano tecnico, evitando distorsioni ed abusi che comporterebbero l'azzeramento delle finalità di pubblico interesse, cui è preposto l'intero ordinamento anagrafico) e di pubblicità (poiché consente di rendere noti agli interessati i criteri adottati dal Servizio);
Dato atto
sempre in relazione al suddetto articolo 1 della legge 241/1990, che l'aggravio del procedimento è giustificato dalle straordinarie esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, per le motivazioni sopra riportate;
Preso atto
del consenso all'adozione del presente atto da parte dell'Assessore all'Anagrafe e Stato Civile,
DECRETA
1) Che le procedure di verifica della sussistenza del requisito della dimora abituale a seguito di richieste di iscrizione anagrafica o su richiesta dell'Ufficiale dell'Anagrafe, si svolgano con le seguenti modalità operative:
a) Gli accertamenti verranno disposti dall'Ufficiale dell'Anagrafe nel numero di minimo 2, in relazione ai casi specifici ed alle conseguenti necessità di verifica individuate dallo stesso.
b) Gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale dovranno svolgersi in un tempo sufficientemente dilazionato e con frequenza differenziata dalla richiesta dell'Ufficiale dell'Anagrafe.
c) Gli accertamenti non dovranno svolgersi, ove possibile, in periodi quali ad es., i fine settimana, i periodi di chiusura delle scuole, il periodo estivo o natalizio o prefestivo.
2) Le disposizioni di cui al punto 1), lettera c), non si applicano ai casi di mere regolarizzazioni anagrafiche (situazioni in cui l'effettivo trasferimento della dimora risulti già noto all'Ufficiale dell'Anagrafe) né ai casi di ricongiungimento familiare.
3) Il presente Decreto si applica anche alle pratiche in giacenza.
4) La Polizia Locale e l'Ufficiale dell'Anagrafe delegato sono incaricati dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Decreto.
5) Il presente Decreto, adottato dal Sindaco quale Ufficiale del Governo, è pubblicato all'albo pretorio.
Dalla Residenza Municipale, addì 8 gennaio 2009
f.to Il Sindaco Luca Goretti